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Affiliata a: F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) - E.F.S. (European Federation of Sexology) - W.A.S. (World Association for Sexual Health)
Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
A.I.S.P.A.

Presidente dr. Roberto Bernorio 
Presidente onorario prof. Willy Pasini 

 

Tradimento online: una nuova frontiera per l’infedeltà

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FATTO
 

La moglie lascia il marito, ben più anziano di lei, dopo averlo scoperto maneggiare un’applicazione di siti di incontri online. La giovane donna, sentendosi potenzialmente tradita dal coniuge, non solo se ne va di casa, ma chiede anche un assegno di mantenimento di 600,00 euro al mese.


LA SENTENZA


Sia la sentenza di primo grado che quella pronunciata dalla Corte d’Appello di Bologna, accolgono le richieste della moglie, equiparando la frequentazione di chat e siti incontri a una violazione dell’obbligo di fedeltà.
Avverso la sentenza d’appello il marito fedifrago fa ricorso, ma la Corte di Cassazione, con la sentenza -destinata a far scuola- n.9384 del 16.04.2018 conferma che “la condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 del codice civile, in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”. Ancora, la Corte di Cassazione ha ritenuto “giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso e immediato (senza quindi ravvisare la circostanza, dedotta dal marito, di abbandono del tetto coniugale) per il solo fatto che la stessa aveva scoperto l’interesse del coniuge alla ricerca di compagnie femminili”.


IL COMMENTO
 

Sicuramente da oggi alcune persone, legalmente sposate, si approcceranno a siti di incontri e chat con un po' più di timore, dato che il principio ribadito dalla Suprema Corte (e che fungerà da criterio interpretativo per i Giudici che si troveranno a statuire in materia di separazione e divorzio) ha chiaramente affermato che navigare su internet in cerca di relazioni è pur sempre “tradimento” anche se i due potenziali amanti, conosciutisi online, non si siano mai realmente frequentati. 
A nulla infatti, in questo caso, sono valse le dichiarazioni del marito che rivelavano come tra lui e la moglie vi fossero pregresse tensioni che avrebbero a loro volta portato ad un suo allontanamento affettivo, sfociato poi nella ricerca di nuove “amicizie amorose”. Viene quindi da pensare che ai coniugi, che pur umani restano, venga richiesto un rigore morale e comportamentale che possa definirsi ineccepibile, dato che -giustamente sul piano teorico- la soluzione delle tensioni pregresse andrebbero affrontate insieme e non certo risolte a proprio favore cercando altrove l’affettività coniugale. 
Ma la vita reale, fatta di debolezze e difficoltà, può essere sempre vissuta con tale ineccepibilità? E’ veramente così condannabile una debolezza che non è nemmeno sfociata in un tradimento carnale e reale? 
Si potrebbe in realtà ipotizzare, a sostegno della decisione che qui si commenta, che il marito, passando il suo tempo su internet, abbia in qualche modo violato il suo dovere di fedeltà, da intendersi soprattutto come fiducia dell’altro: cercare infatti altre persone è spesso il segnale di mancanza di volontà di creare una solida intesa personale e sessuale con il proprio partner.
Questi interrogativi ci portano a correre con la mente a molti altri quesiti che spesso rimangono irrisolti, e che possono riguardare non solo il concetto di tradimento tra mondo reale e mondo virtuale, ma anche la stessa idea di limite entro il quale un tradimento possa ritenersi tale e come tale preso in considerazione come causa di addebito nei procedimenti di separazione o divorzio. 
Il coniuge ad esempio che, pur non ricorrendo a internet, si allontana mentalmente e sessualmente in modo palese e dimostra indifferenza verso il proprio sposo, in quanto  “occupato a pensare a qualcun altro”, tradendo quindi con il pensiero e con il cuore, tiene forse un comportamento tanto diverso dal marito che in questo caso è stato qui condannato?
Allora vien da chiedere: basta il pensiero?
 
avv. Anna Prandina