MASTURBAZIONE SENZA CONTATTO FISICO? NON E’ VIOLENZA SESSUALE.
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IL FATTO:
L’indagato è stato immortalato dalle telecamere di sicurezza di un autobus mentre si masturbava vicino a una donna fino a eiacularle sulla gamba.
IL PROVVEDIMENTO:
Il Giudice per le Indagini Preliminari di Torino (donna) ha respinto la richiesta della custodia cautelare in carcere avanzata dal Pubblico Ministero: a suo avviso, infatti, masturbarsi in autobus eiaculando sui pantaloni di un’ignara passeggera, ma senza toccarla, non configura una violenza sessuale ma un «mero atto osceno».
Nel racconto della malcapitata «non sono presenti elementi per confermare che lo sfregamento masturbatorio ipotizzato sia stato effettuato in appoggio alla gamba della donna», si legge nell’ordinanza. La stessa ha riferito di aver sentito del calore sulla coscia sinistra dopo che l’uomo è sceso dall’autobus, ma se questi l’avesse toccata per masturbarsi «certamente avrebbe avvertito sensazioni ben diverse dal mero calore». Per tale ragione, conclude il magistrato, «appare difficile qualificare il gesto come violenza sessuale e non piuttosto come mero atto osceno».
COMMENTO:
Il provvedimento, che ha provocato un certo sconcerto nell’opinione pubblica, presta il fianco ad accese critiche anche sotto il profilo giuridico e vi è chi dubita che esso possa trovare conferma in una sentenza.
Da un lato, infatti, si rileva che il delitto di atti osceni (art. 527 c.p.) è stato depenalizzato a opera del d.lgs. n. 8/2016, con la conseguenza che oggi praticare l’autoerotismo in pubblico non configura più reato, ma può dar luogo solo all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (salvi i casi in cui il fatto sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e da ciò derivi il pericolo che essi vi assistano).
Dall’altro lato, considerato che il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) si configura ogni qualvolta un soggetto, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali, appare difficile negare che, nel caso di specie, la donna sia stata costretta - contro la sua volontà - a «subire» un atto sessuale. Del pari, l’esclusione di qualsivoglia contatto fisico tra i due soggetti appare frutto di una forzatura, dal momento che la malcapitata si è ritrovata, suo malgrado, con i pantaloni sporchi dello sperma dell’uomo. Evidentemente un «contatto» c’è stato, sia pur sui generis; e ciò a prescindere dal fatto che l’uomo abbia o meno toccato o sfiorato la donna al fine di raggiungere l’orgasmo.
Spetterà ora alla magistratura chiarire i confini dell’art. 609 bis c.p., al fine di stabilire se la donna sia stata, o meno, vittima di una vera e propria violenza sessuale.
avv. Anna Prandina