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Affiliata a: F.I.S.S. (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) - E.F.S. (European Federation of Sexology) - W.A.S. (World Association for Sexual Health)
Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
A.I.S.P.A.

Presidente dr. Roberto Bernorio 
Presidente onorario prof. Willy Pasini 

 

Sexting e cyberbullismo : finalmente sancita la responsabilità dei genitori dei minori cyberbulli!

 

 

 

 

 

 

 

IL FATTO
Un gruppo di minorenni, tramite un falso profilo sul social network Facebook, aveva diffuso e pubblicato, senza alcuna autorizzazione, una fotografia senza veli di una ragazza loro coetanea. Tale foto era stata in precedenza realizzata e inviata dalla medesima a un conoscente, dietro richieste e insistenze di quest’ultimo, con la rassicurazione che nessun altro ne avrebbe preso visione.   

 

LA SENTENZA
Con sentenza del 9 aprile 2018, il Tribunale di Sulmona, accogliendo la domanda avanzata dai genitori della ragazza vittima dell’episodio, ha condannato i genitori dei cyberbulli al pagamento di quasi € 100.000,00, a titolo di risarcimento e spese legali.
Il giudice abruzzese, rilevata l’illegittimità della condotta tenuta dai cyberbulli, ha sancito la responsabilità per “culpa in educando” dei loro genitori, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice Civile: tale norma, infatti, impone al genitore l’onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, per potersi esonerare dalla condanna risarcitoria. Come chiarito dalla sentenza, nulla nel caso di specie era stato dimostrato dai genitori dei cyberbulli, ma anzi, la pubblicazione della foto sul falso profilo Facebook, appositamente creato, aveva manifestato una carenza educativa dei ragazzi coinvolti, per il Giudice «dimostratisi privi del necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui». 
Il Tribunale, inoltre, ha riconosciuto le condotte poste in essere dai cyberbulli come lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti (art. 2 della Costituzione), quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onere, all’immagine, condannando i genitori degli autori dei fatti illeciti a risarcire i danni non patrimoniali patiti dalla vittima e dai suoi familiari.
Con riferimento ai genitori della vittima, poi, il Tribunale ha riconosciuto che dalla pubblicazione su Facebook della foto della ragazza era stata lesa anche la loro reputazione, in quanto «esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza». 

 

IL COMMENTO
La sentenza in esame è l’epilogo di uno dei tanti casi di gravissima violazione della reputazione, della dignità e, soprattutto, della sessualità -intesa come diritto fondamentale- dei minori, amplificati dall’uso delle tecnologie e, in particolare, dei social network.
Oramai viviamo in un mondo digitale, in cui le nuove generazioni crescono a contatto con la tecnologia (si parla, non a caso, di “nativi digitali”) ed è sempre più sfumata la linea che separa la vita online da quella offline. Le attività che i ragazzi (ma anche i bambini!) svolgono online o attraverso gli strumenti tecnologici hanno, quindi, spesso conseguenze anche nella loro vita reale. 
Uno dei rischi maggiori legati a un uso improprio di internet è proprio il “cyberbullismo”: con tale espressione si intende la manifestazione nella rete internet del fenomeno meglio conosciuto come bullismo. Nello specifico, il cyberbullismo, che si realizza mediante strumenti informatici (quali per esempio email, social network, chat rooms, instant messaging), definisce quell’insieme di azioni aggressive e intenzionali di una singola persona, o di un gruppo di persone, il cui obiettivo principale è quello di ferire, deridere e, in definitiva, provocare danni solitamente a un coetaneo incapace di difendersi. Va sottolineato come spesso la sfera più colpita sia quella relativa alla sessualità, che risulta peraltro essere particolarmente delicata nell’età adolescenziale e preadolescenziale.
Dal momento che gli strumenti informatici, in particolare i social network, consentono ai cyberbulli di “infiltrarsi” nelle case delle vittime senza difficoltà e di materializzarsi in ogni momento della loro vita, il cyberbullismo si denota per una forte carica offensiva e per l’assenza – pressoché totale, considerato lo “schermo” offerto dalla tecnologia – di empatia nei confronti del soggetto preso di mira e di rimorso per le condotte illecite realizzate.
Per favorire un ambiente online costruttivo e arricchente che possa avere risvolti positivi anche nelle relazioni tradizionali è, dunque, necessario incoraggiare i giovani a sviluppare un pensiero critico e consapevole sulle opportunità ma, anche, sulle insidie e sulle “trappole” del web. Come dimostrato dalla vicenda ora esaminata, infatti, l’uso improprio di internet e dei siti di socializzazione può ledere una pluralità di interessi costituzionalmente protetti ed essere fonte di gravissimi danni; danni che, considerata da un lato l’ampiezza degli obblighi educativi incombenti sui genitori e, dall’altro, la difficoltà di fornire la prova liberatoria richiesta dall’ordinamento per andare esenti da responsabilità, sempre più spesso condurranno alla condanna dei genitori medesimi al pagamento di cospicue somme di denaro. E, me lo si lasci dire, finalmente! Purtroppo, infatti, in molti casi risulta altrimenti difficile sensibilizzare soggetti che si dimostrano poco attenti ai comportamenti dei figli e a tali problematiche che stanno assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza sociale.

avv. Anna Prandina